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una nuova interpretazione del legale d'impresa

Un piano di azioni per l’agroalimentare italiano D.L. 91/2014 convertito in Legge 116/2014.

Inserita il: 6 Ottobre 2014 in DIRITTO ALIMENTARE

Newsletter misure “campolibero”: un piano di azioni per l’agroalimentare italiano D.L. 91/2014 convertito in Legge 116/2014
Di seguono vengono esposte le principali novità predisposte in materia di controlli su imprese agricole e agro alimentari:
1. Semplificazione nei controlli
Alle imprese agricole controllate deve essere sempre notificato il verbale dell’ispezione amministrativa svolta, anche nei casi di accertata regolarità o di avvenuta regolarizzazione a seguito di diffida. L’obiettivo è semplificare e coordinare il sistema dei controlli ispettivi e assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese agricole.
Al fine di assicurare l’esercizio unitario dell’attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell’attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l’accesso all’informazione sui controlli.
Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell’ispezione.
2. Potenziamento della diffida nel settore agroalimentare
E’ prevista la generale estensione, per tutte le violazioni alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, dell’istituto della diffida, purché le predette violazioni siano di lieve entità e sanabili. In tali casi l’organo di controllo diffida il soggetto interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo;
Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.
Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.
In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione della sanzione in misura ridotta ex articolo 16 della legge n. 689 del 1981.
3. Pagamento della Sanzione ridotta
Pagamento sanzione ridotta: è possibile pagare una sanzione entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, con una riduzione del 30 per cento, in analogia con quanto oggi già avviene per le violazioni del Codice della Strada;
Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell’articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La disposizione che prevede in pagamento in misura ridotta si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Legge 91/2014, purché l’interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all’autorità competente, di cui all’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all’organo che ha accertato la violazione.