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una nuova interpretazione del legale d'impresa

RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE E RIVENDITORE PER I PRODOTTI PRECONFEZIONATI.

Inserita il: 25 Febbraio 2015 in DIRITTO ALIMENTARE

NEWSLETTER: RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE O RIVENDITORE DI PRODOTTI PRECONFEZIONATI

 

Come noto dall’introduzione del Reg. 1169/2011 vi è stata chiarezza in merito alla responsabilità dell’operatore alimentare cosiddetto OSA.

L’art. 8.1 del Regolamento infatti prevede che “L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato  il  prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione Europea, l’importatore nel mercato dell’Unione”.

Sino all’entrata in vigore del Regolamento di cui sopra invece era possibile aspettarsi varie interpretazioni delle norme in vigore, tali da attribuire addirittura la responsabilità in merito all’etichettatura dei prodotti o al contenuto dei prodotti stessi al mero RIVENDITORE  (si veda per tutte la “sentenza Lidl” che attribuiva una responsabilità alla società mera distributrice di una bevanda alcoolica  – fabbricata ed immessa sul mercato da terzi – per non avere verificato autonomamente e con apposite analisi di laboratorio la conformità della dicitura in etichetta).

Ora, con l’art. 8  del Regolamento di cui sopra, la questione sembrava definitivamente chiarita.

Tutto ciò premesso se non fosse stata emessa una sentenza in data 13 11 2014 dalla Corte di Giustizia UE che fa discutere, per avere dato un’ interpretazione dell’art. 17 del  Reg. 178/2002 che pare riaprire i dubbi.

Si tratta di una sentenza in risposta ad un quesito posto dall’Autorità Giudiziaria Austriaca (Tirol) in un procedimento penale sorto a carico di un rivenditore al dettaglio di confezioni di “petto di pollo” sotto vuoto quindi preconfezionato, in confezioni prodotte da terzi e risultate oggetto di salmonella.

L’autorità Austriaca chiedeva tra le altre, se il criterio microbiologico Salmonella dovesse  essere rispettato in tutte le fasi di distribuzione anche dagli operatori del settore alimentare che non partecipano alla produzione (solo fase di distribuzione) e sollevava altresì la questione della responsabilità di un operatore del settore alimentare la cui attività riguardi unicamente la fase della distribuzione per l’immissione in commercio di un prodotto alimentare.

La Corte nel dare risposta in merito alla responsabilità del rivenditore ha citato l’art. 17 del Reg. CE 178/2002 che prevede che gli operatori del settore alimentare devono garantire che “nelle imprese da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”. Di fatto con una interpretazione estensiva della norma che invece precisa una responsabilità nella filiera degli operatori correlata alle disposizioni “inerenti alle loro attività”.

Risulta difficile poter ipotizzare che un mero rivenditore possa avere avuto contezza della presenza di salmonella contenuta in un bene venduto preconfezionato.

Soluzione giuridica ben diversa dall’art. 8 di cui sopra il quale non attribuisce in ogni caso una responsabilità di default al mero rivenditore ma solo all’OSA in caso, sotto il cui nome o marchio viene commercializzato il prodotto.