Studio Legale Miglioranzo

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una nuova interpretazione del legale d'impresa

REGOLAMENTO UE 1169/2011- Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Inserita il: 13 Novembre 2013 in DIRITTO ALIMENTARE

A breve entreranno in vigore una serie di novità in materia di etichettatura degli alimenti.

Affinché ogni azienda possa preparare per tempo un’analisi dei prodotti messi in commercio Vi esponiamo brevemente e per sommi capi le novità del nuovo regolamento UE.

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il regolamento 1169/2011 si applica agli operatori del settore alimentare (OSA) in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Ove per alimento si intende, brevemente, qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

 

Le nuove indicazioni diverranno obbligatorie dal 13 dicembre 2014,

 

ELENCO INDICAZIONI OBBLIGATORIE

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti;

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

e) la quantità netta dell’alimento;

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare  (OSA);

i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;

j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

l) una dichiarazione nutrizionale.

 

Mentre la dichiarazione nutrizionale diverrà obbligatoria il 13 dicembre 2016,

 

COSA DEVE CONTENERE LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:

a) il valore energetico; e

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi polinsaturi;

c) polioli;

d) amido;

e) fibre;

f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

 

Dott. Davide Bulighin