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una nuova interpretazione del legale d'impresa

PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.

Inserita il: 26 Febbraio 2014 in DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

REGOLAMENTO CE 1896/2006:

PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Normativa di riferimento:

Regolamento CE 1896/2006 entrato in vigore il 12/12/2008 – recupero dei crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda – libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia di rapporti civili e commerciali.

Ambito di applicazione, natura del credito e competenza:

–       Controversie cd. transfrontaliere: almeno una delle parti ha residenza o domicilio abituale in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito. (art. 3)

–       Natura del credito: materia civile e commerciale con esclusione della materia tributaria, amministrativa, famiglia, successioni, responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri (iure imperii) (art. 2).

–       Competenza: la domanda di ingiunzione è presentata davanti al Giudice la cui competenza è determinata secondo le norme comunitarie ed in particolare agli artt. 59 e 60 del Regolamento CE n. 44/2001.

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità:

–       Modesta entità: valore non superiore ad Euro 2.000,00# (art. 2);

–       Controversie cd. transfrontaliere in materia civile e commerciale;

–       Il Regolamento ha predisposto una serie di moduli da utilizzare sia dalle parti che dal Giudice;

–       Procedimento svolto in forma scritta (l’udienza di trattazione è solo eventuale e a richiesta delle parti o considerata necessaria dal Giudice);

–       Termini perentori molto brevi;

–       La decisione finale deve intervenire entro 30 giorni dall’ultimo atto di parte ;

–       L’assistenza legale non è obbligatoria;

–       Divieto al Giudice di riconoscere spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia (art. 25);

–       Riconoscimento dell’esecutorietà della sentenza in tutti gli Stati membri;

–       L’esecutorietà può essere esclusa o sospesa soltanto su istanza della parte esecutata (debitore) per:

a)    contrasto con altra sentenza anteriore pronunciata da un Giudice di uno Stato membro;

b)    la parte esecutata abbia informato lo Stato di esecuzione che la sentenza è oggetto di impugnazione (in questo caso il Giudice può subordinare la sospensione dell’esecuzione alla costituzione di una cauzione o all’adozione di altri provvedimenti conservativi);

–        per tutto quanto non previsto e disciplinato specificamente dal Regolamento trovano applicazione le disposizioni processuali della lex fori (applicazione delle norme dell’ordinamento giuridico a cui il Giudice appartiene) (art. 26).

Considerazioni finali:

Il Regolamento CE 1896/2006 consente al creditore il recupero del proprio credito vantato nei confronti di soggetto residente e/o domiciliato in altro Stato membro mediante l’utilizzo dell’ingiunzione di pagamento  europea.

Avv. Mara Sometti