Studio Legale Miglioranzo

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Miglioranzo

una nuova interpretazione del legale d'impresa

Novità in materia di formazione degli addetti del settore alimentare (ex libretti sanitari) – Legge regionale 2/2013, art.5 –.

Inserita il: 3 Novembre 2014 in DIRITTO ALIMENTARE

La DGR 2898 del 28/12/2012 ha definito informazione e formazione per gli addetti alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, individuando standard minimi al fine di garantire l’uniformità dei criteri dell’attività formativa sul territorio regionale. Con il DGR 2898/12 è stata introdotta l’istituzione di un “elenco regionale dei docenti” per garantire trasparenza nell’attività formativa e l’effettivo possesso dei requisiti previsti.

Con la legge regionale 19 marzo 2013 n. 2 pubblicata sul BUR n. 27 del 22/03/2013, ed in vigore dal 23/03/2013 introduce modifiche all’ordinamento in materia di formazione del personale.

La norma all’art.5 affida direttamente al datore di lavoro (OSA) il ruolo di impartire la formazione al personale addetto alla manipolazione degli alimenti.

Il datore di lavoro decide in autonomia la modalità di formazione (in aula, in azienda, a distanza, a voce, per iscritto…ecc.), i contenuti minimi, la durata della formazione, il rinnovo, la modalità di attestazione della formazione e i requisiti del docente (se decide di affidarla ad un formatore).

Art. 5 – Determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande

L’obbligo di formazione e informazione previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica” viene sostituito dalla formazione impartita dal datore di lavoro o dal responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA), ovvero con altre soluzioni individuate nell’ambito della vigente normativa. Tali procedure devono essere opportunamente rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo.

Nota all’articolo 5


– Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 41/2003 è il seguente:
“Art. 1- Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari.
1. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti dall’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli articoli 37, 39 e 40 del DPR 26 marzo 1980, n. 327 in materia di disciplina igienica di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione, salvo il caso in cui l’interessato ne faccia esplicita richiesta.
2. a Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) i criteri per la predisposizione delle misure di autocontrollo, formazione e informazione;
b) le modalità di monitoraggio e sorveglianza sull’attuazione delle misure di cui alla lettera a);
c) i criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare.”.