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D.LGS. 21/2014: PER LE IMPRESE CAMBIANO LE REGOLE IN MATERIA DI CONTRATTI DI VENDITA A DISTANZA CON I CONSUMATORI.

Inserita il: 28 Maggio 2014 in DIRITTO DEL CONSUMATORE

D.LGS. 21/2014: PER LE IMPRESE CAMBIANO LE REGOLE IN MATERIA DI CONTRATTI DI VENDITA A DISTANZA CON I CONSUMATORI

Il D.Lgs 21/2014 apporta sostanziali modifiche al codice del consumo D.Lgs 206/2005 (dall’art. 45 all’art.67)

Si segnalano importanti novità in materia di contratti a distanza conclusi con i consumatori, l’entrata in vigore della nuova normativa è il 13 Giugno 2014 e sarà pertanto applicabile ai contratti conclusi solo posteriormente a tale data.

Dato il carattere inderogabile della disciplina, è consigliabile che le aziende e le imprese interessate a tale tipologia di contratti ne tengano conto in sede contrattuale, in mancanza tali previsioni potrebbero essere oggetto di integrazione contrattuale con applicazione automatica delle suddette in caso di disposizioni contrattuali difformi o non previste.

Di seguito saranno esposte le novità più significative e caratterizzanti la materia dei contratti conclusi a distanza.

I contratti a distanza sono i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore nel quadro di un regime di vendita a distanza mediante l’utilizzo esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (posta, Internet, telefono, Fax). Considerando n°20 Direttiva 2011/83/UE.

 

In materia di informazioni preliminari:

Il d.Lgs 21/2014 recependo la direttiva  2011/83/UE sui diritti dei consumatori, intende perseguire l’obbiettivo di attuare misure di protezione crescenti dei consumatori grazie anche all’obbligo di fornire una serie di informazioni riguardanti: il professionista, il bene o servizio posto in commercio, il costo anche complessivo imputabile al contratto, nonché i diritti riconosciuti al consumatore.

Art. 49 (Obblighi di informazione nei contratti a distanza)

  1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi,

b) l’identità del professionista;

c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui,

d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali

e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo

f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo e’ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi,

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto,

i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, egli e’ responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli,

m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

n) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e’ a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

r) la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.

6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.

10. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.

 

In materia di requisiti formali:

il D.Lgs. 21/2014: pone dei precisi requisiti di forma relativi alle informazioni che devono essere fornite al consumatore, tra cui anche quelle di cui all’art. 49,

Art 51 (Requisiti formali per i contratti conclusi a distanza)

a)      Il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni precontrattuali di cui all’art. 49 in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile.

b)      Nella misura in cui dette informazioni sono fornite su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

c)       Se il contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare il professionista deve comunicare al consumatore le informazioni precontrattuali di cui all’art. 49 relative alle caratteristiche principali del bene, al prezzo totale del bene comprensivo di imposte e spese, alla durata del contratto, alla durata minima degli obblighi del consumatore, direttamente e prima che il consumatore inoltri l’ordine.

In aggiunta se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga essi devono riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabilmente indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. (Se il professionista non osserva il presente obbligo il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine).

d)      I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile se si apprestano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

e)      Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto.

f)       Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, comprendente tutte le informazioni precontrattuali di cui all’art. 49 entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio.

g)      Sono fatte salve le disposizioni in merito alla conclusione dei contratti elettronici e all’inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli artt. 12 commi 2 e 3, 13 del D.Lgs 9 aprile 2003, n. 70.

 

Art. 61,63 consegna e passaggio del rischio

 

–          Il professionista è tenuto a consegnare i beni senza ritardo ed entro il termine di 30 giorni.

–          Nel caso di contratti che impongono al professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni, il rischio di perdita o di danneggiamento si trasferisce al consumatore solo al momento in cui il consumatore entra nel possesso materiale dei beni.

–          In caso di recesso il professionista deve rimborsare tutti i pagamenti e i costi, comprensivi di quelli di spedizione, sostenuti dal consumatore.

 

In tema di diritto di recesso:

il D. Lgs, 21/2014 sempre nel ottica di garantire una sempre maggiore tutela alla parte contrattuale debole, modifica in parte la disciplina del recesso aumentandone i termini (da 10 giorni a 14 giorni), stabilendo che essi decorrono dalla consegna del bene o dalla conclusione di un contratto relativo alla fornitura di servizi e sanzionando, con un a dilatazione del termine per esercitare il recesso, il professionista che non fornisca in maniera chiara e precisa le informazioni riguardanti tale diritto al consumatore.

art. 52, 53, 54, 55, 56 in tema di esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori

–          Il termine per l’esercizio del diritto di recesso  nei contratti con i consumatori conclusi a distanza  aumenta da 10 giorni a 14 giorni.

–          Decorrenti per i beni dal momento in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni.

–          Decorrenti per i servizi  dal momento di conclusione del contratto.

–          Se il professionista non informa il consumatore in merito al diritto di recesso (art. 49 lett h), il termine per esercitare il diritto di recesso scade 12 mesi e 14 giorni dopo la consegna del bene o la conclusione del contratto.

–          Se il professionista fornisce le informazioni di cui al comma 1 dell’art. 49 dopo la consegna del bene o la conclusione del contratto, il termine per esercitare il diritto di recesso da parte del consumatore termina 14 giorni dopo che sono state fornite tali informazioni.

–          Il consumatore può esercitare il diritto di recesso attraverso qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

–          Il recesso relativo ai contratti a distanza pone termine agli obblighi delle parti di eseguire il contratto o concludere il contratto

–          Il  professionista deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni da giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto utilizzando lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dal consumatore salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti.

–          Il consumatore deve restituire i beni al professionista senza indebito ritardo e comunque non oltre 14 giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto.